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La domanda per la liquidazione delle pensioni o degli assegni privilegiati deve essere presentata entro due anni dal giorno dell'evento e per i fatti accaduti anteriormente alla promulgazione della presente legge entro un anno dalla promulgazione stessa.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1925 al 1 luglio 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2275~art3 · fonte del testo

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