La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 1 agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 19 agosto 1982
