La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 1 agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 19 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;570~art3 · fonte su Normattiva