In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 505

2

La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il comma 2 del presente articolo e' abrogato dalla data del 1 aprile 1978.

Testo vigente dal 19 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;155~art1 · fonte su Normattiva