Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1› luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1› luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1› gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 6 dell'articolo 1. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Testo vigente dal 22 agosto 1991

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 202/2006

    Questione infondata
    18 maggio 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione. La Corte, in questioni analoghe, ha già avuto modo di affermare che il principio di proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 Cost., sicché non sussiste vulnus dei canoni costituzionali evocati il fatto che il legislatore abbia previsto un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni solo per il personale in servizio e non abbia esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria. Peraltro, lo scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi è giustificato dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati. > >- Sentenza citata su analoga questione n. 30/2004. > >- Sul bilanciamento di valori costituzionali e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni, v. sentenza citata n. 457/1998. > >- Sull'adeguatezza del trattamento pensionistico non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, v. sentenza citata 409/1995. > >- Sul trattamento economico goduto durante il periodo di servizio e i diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati, v. ordinanza 162/2003 e sentenza n. 180/2001. > >- Sentenze citate n. 42/1993, nn. 354/2001 e 178/2000 e ordinanza n. 22/2003.

    Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 531/2002

    Questione infondata
    18 dicembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto – escludendo espressamente l'applicabilità del meccanismo di adeguamento stipendiale di cui all'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai trattamenti pensionistici dei magistrati – non consente il costante allineamento delle pensioni al trattamento dell'attività di servizio. Secondo costante giurisprudenza, infatti – data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico – il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinarne le modalità di attuazione, nel bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili. L'esigenza di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita è, peraltro, assicurata attraverso il meccanismo della loro perequazione automatica. – Sul principio di proporzionalità delle pensioni, menzionate, in termini, le sentenze n. 243/1992; n. 96/1991; n. 501/1988; n. 173/1986; n. 26/1980; n. 124/1968. – Sulla necessità che il requisito della proporzionalità sussista non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, citate le sentenze n. 96/1991 e n. 26/1980. – Sulla rilevanza, nel bilanciamento dei valori ed interessi costituzionali, del problema delle risorse finanziarie disponibili per far fronte agli impegni di spesa, citate le sentenze n. 457/1998; n. 226/1993; n. 119/1991. – Sulla "garanzia delle esigenze minime di protezione della persona", citata la sentenza n. 457/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato

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  • Sentenza n. 409/1995

    Questione infondata
    27 luglio 1995

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 136 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), i quali escludono dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sollevata sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, co. 1, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati collocati a riposo anteriormente al 1: luglio 1983, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1: gennaio 1988), sentenza sulla base della quale molteplici pronunzie della Corte dei Conti avevano appunto riconosciuto il diritto di tali pensionati all'applicazione degli adeguamenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981. La questione, invero, è già stata risolta in senso negativo dalla Corte con la sent. n. 42 del 1993, la quale ha rilevato che dalla precedente sentenza n. 501 del 1988 non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, dell'adeguamento a tutti i pensionati, affermando anche, in via generale, che il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalità sua propria, sicché esulava dai limiti del controllo di legittimità costituzionale l'operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell'istituto dell'adeguamento automatico nel settore pensionistico. Le stesse ragioni di allora portano a dichiarare la manifesta infondatezza della questione riproposta. red.: A. Franco

    Art. 136 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;265~art2 · fonte su Normattiva