È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 136 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), i quali escludono dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sollevata sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, co. 1, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati collocati a riposo anteriormente al 1: luglio 1983, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1: gennaio 1988), sentenza sulla base della quale molteplici pronunzie della Corte dei Conti avevano appunto riconosciuto il diritto di tali pensionati all'applicazione degli adeguamenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981. La questione, invero, è già stata risolta in senso negativo dalla Corte con la sent. n. 42 del 1993, la quale ha rilevato che dalla precedente sentenza n. 501 del 1988 non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, dell'adeguamento a tutti i pensionati, affermando anche, in via generale, che il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalità sua propria, sicché esulava dai limiti del controllo di legittimità costituzionale l'operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell'istituto dell'adeguamento automatico nel settore pensionistico. Le stesse ragioni di allora portano a dichiarare la manifesta infondatezza della questione riproposta. red.: A. Franco
Art. 136 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.