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[1]E' autorizzata la spesa di L. 1,400,000 per accordare alle provincie, ai comuni ed ai consorzi costituiti e da costituire, sussidi nella spesa di ripristino delle opere stradali e idrauliche danneggiate dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903.

[2]I sussidi saranno concessi alle provincie nella misura di un terzo, ed ai comuni e consorzi in ragione della meta' della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

[3]Il Governo avra' facolta' di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidi a seconda dell'avanzamento dei lavori.

Testo in vigore dal 11 luglio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-03;313~art2 · fonte del testo

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