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Le spese autorizzate coi precedenti articoli 1, 2 e 4 nella complessiva somma di L. 2,800,000 saranno ripartite in quattro esercizi, secondo la tabella annessa alla presente legge, e verranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici entro i limiti di L. 57,925,453 per l'esercizio 1904-905 e di L. 60,000,000 per ciascuno dei tre esercizi successivi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
