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La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare prestiti ammortizzabili fino a trentacinque anni, alle provincie, ai consorzi di comuni e ai comuni, per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche e fabbricati provinciali, consorziali e comunali, danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1907, n. 810
2La L. 29 dicembre 1907, n. 810, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "L'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 7 della legge 3 luglio 1904, n. 313 e all'art. 9 della legge 13 luglio 1905 n. 400, e' estesa alla concessione di mutui ammortizzabili in 35 annualita', e nei casi di comprovata necessita' in 50 anni a favore delle provincie, dei comuni, dei consorzi dei comuni e dei consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico, detratto l'eventuale sussidio governativo, e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il 31 dicembre 1903, e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905, ad opere pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di comuni e frazioni, quanto all'esecuzione di lavori di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1908 al 22 dicembre 2008
