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[1]Le domande pel conseguimento dei sussidi, concorsi e prestiti, di cui negli articoli 2, 6 e 7, dovranno essere presentate al Ministero dei Lavori Pubblici nel perentorio termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge.

[2]I contratti di mutuo dovranno essere stipulati non piu' tardi di sei mesi dalla data del relativo decreto ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza. Se il mutuo si corrispondera' a rate, i pagamenti dovranno essere compiuti entro diciotto mesi dalla stipulazione del contratto.

Testo in vigore dal 11 luglio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-03;313~art9 · fonte del testo

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