L'Amministrazione militare si riserva pero' a piu' ampio diritto di luce e di prospetto sui chiostri ceduti, sia conservando tutte le finestre attuali, sia riducendo a finestre uguali altro attualmente esistenti, sempre pero' con rispetto all'architettura del chiostro, tutte le porte e passate attuali, con l'obbligo di munire le finestre vecchie e nuove di inferriate e reti metalliche di maglie non inferiore a due centimetri, ma non mai di vetrata fissa.

Testo vigente dal 25 luglio 1908

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urn:nir:stato:legge:1908-06-28;421~convenzione-art6 · fonte del testo

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