Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), saranno adottate, per le linee o tratti di linea ad esercizio economico secondo la presente legge, tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'articolo 416 del Codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte, tenuto conto, per ciascuna linea, delle necessita' speciali del traffico al quale essa serve.
[2]La riduzione delle tariffe potra' arrivare:
[3]fino al 30 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto superiore a L. 7500 a chilometro;
[4]fino al 35 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto da oltre L. 5000 a L. 7500 a chilometro;
[5]fino al 40 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto non superiore a L. 5000 a chilometro.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
