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[1]In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), saranno adottate, per le linee o tratti di linea ad esercizio economico secondo la presente legge, tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'articolo 416 del Codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte, tenuto conto, per ciascuna linea, delle necessita' speciali del traffico al quale essa serve.

[2]La riduzione delle tariffe potra' arrivare:

[3]fino al 30 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto superiore a L. 7500 a chilometro;

[4]fino al 35 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto da oltre L. 5000 a L. 7500 a chilometro;

[5]fino al 40 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto non superiore a L. 5000 a chilometro.

Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art5 · fonte del testo