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[1]E' fatta facolta' al Governo di estendere in tutto od in parte le disposizioni della presente legge alle altre ferrovie esercitate dall'industria privata, quando intervengano speciali accordi per assicurare un provento non inferiore a quelli in corso per la tassa di bollo e per l'imposta sui trasporti, e che le linee non siano concorrenti alle ferrovie dello Stato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 giugno 1901.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]G. Zanardelli. Di Broglio. L. Wollemborg. G. Giusso.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art8 · fonte del testo