Art. 1
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare per decreto Reale all'industria privata, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate, la concessione della costruzione e dell'esercizio a spese, rischio e pericolo del concessionario, delle seguenti linee di strade ferrate e con le norme qui appresso indicate:
[2]I. Nell'isola di Sicilia.
[3]1. Castelvetrano-Menfi-Sciacca;
[4]2. Castelvetrano-Partanna-Sambuca-San Carlo-Bivio-Sciacca;
[5]3. Sciacca-Ribera-Greci-Porto Empedocle;
[6]4. Lercara-Prizzi-Bivona-Cianciana-Greci (Ribera);
[7]5. Girgenti-Porto Empedocle;
[8]6. Girgenti-Favara-Naro-Canicatti';
[9]7. Naro-Palma Licata-Licata Porto;
[10]8. Assoro-Valguanera-Piazza Armerina.
[11]Queste linee saranno costruite a sezione ridotta con lo scartamento non minore di metri 0,95 fra le rotaie, e per esse potra' essere accordata a favore del concessionario ed a carico dello Stato una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire ottomilacinquecento, per la durata massima di anni settanta.
[12]II. Nella Calabria e Basilicata.
[13]1° Tronco da Pietrafitta a Rogliano della linea Cosenza-Nocera.
[14]Il tronco gia' costruito da Cosenza a Pietrafitta sara' ridotto allo stesso scartamento del tronco da Pietrafitta a Rogliano e ne sara' affidato l'esercizio al concessionario del tronco nuovo a condizioni da stabilirsi.
[15]2° Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese.
[16]Il tronco e la linea dovranno costruirsi a sezione ridotta con lo scartamento non minore di metri 0.95 fra le rotaie, e potra' essere accordata a favore del concessionario ed a carico dello Stato una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire ottomilacinquecento per la durata massima di anni settanta.
[17]3° Ferrovia Cosenza-Paola: Questa linea potra' essere costruita a sezione normale, ovvero a sezione ridotta. Se la concessione e' a sezione ridotta, per chilometri 48, potra' accordarsi la sovvenzione chilometrica annua fino a lire dodicimila per la durata non maggiore di anni settanta, comprendendovi la spesa necessaria per introdurre lo stesso scartamento, non minore di 0,95 lungo la linea Sibari-Cosenza, mediante una terza rotaia.
[18]Si costruira' a sezione normale se la sovvenzione complessiva non supera l'ammontare annuo di lire 576 mila.
[19]III. Nell'Italia Alta e Media.
[20]1° Tronchi da Poggio Rusco a Verona, della linea Bologna-Verona; 2° Tronchi da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana e da Aulla a Monzone della linea Aulla-Lucca.
[21]Questi tronchi saranno costruiti a scartamento normale per conto dello Stato e per essi potra' essere accordata al concessionario una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire dodicimila pei tronchi da Poggio Rusco a Verona, ed a lire dieciottomila pei tronchi da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana e da Aulla a Monzone, per la durata massima di anni settanta.
[22]A patti da convenirsi, sara' affidato al concessionario dei tronchi da Poggio Rusco a Verona l'esercizio di quelli della stessa linea gia' costruiti da Bologna a Poggio Rusco ed analogamente al concessionario del tronco da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana, e da Aulla a Monzone, sara' affidato l'esercizio dei tronchi gia' costruiti da Lucca ai Bagni di Lucca.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
