Art. 12
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[1]Negli atti di concessione sara' riservata allo Stato la facolta' di effettuare il riscatto delle singole linee entro il termine di due anni dal compimento della loro costruzione, con opportuno preavviso al concessionario, ed il corrispettivo del riscatto sara' rappresentato dall'ammontare del costo di costruzione e della spesa incontrata per le provviste di materiale rotabile e di esercizio, il tutto previamente stabilito negli atti di concessione.
[2]Al detto ammontare sara' aggiunto a titolo di premio una somma corrispondente al cinque per cento dell'ammontare medesimo. Qualora invece il Governo non effettuasse il riscatto all'ultimazione della costruzione dovra' pattuirsi la facolta' del riscatto alla scadenza di un ventennio dalla data dell'apertura all'esercizio, con le norme stabilite dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 4 dicembre 1902.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Zanardelli. N. Balenzano. Di Broglio.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 agosto 1908
