Art. 2
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[1]Le concessioni di tutte le anzidette linee saranno fatte con decreto Reale, sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro sotto l'osservanza delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 30 aprile 1899, n. 168, nonche' dei regolamenti da esse derivanti.
[2]Negli atti di concessione sara' fissata la durata di ciascuna di esse, e determinati il tipo di costruzione, i limiti di massima pendenza, il raggio minimo delle curve ed ogni altra modalita' della costruzione ed esercizio, nonche' il termine di tempo utile per la ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
