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[1]La Misura della sovvenzione dello Stato prestabilita nei massimi, come all'articolo 1°, sara' subordinata alle condizioni che verranno per ciascuna concessione fissate, avuto riguardo anche alla eventuale compartecipazione dello Stato nei prodotti dell'esercizio e restando in facolta' del Governo di regolare questo punto, nei relativi contratti, in quella guisa che riescira' piu' vantaggiosa all'erario dello Stato.

[2]La sovvenzione dello Stato potra' essere accordata nella misura massima, solo quando il costo chilometrico della costruzione oltrepassi il limite minimo di lire centomila, prescritto all'articolo 2 della legge 30 aprile 1899, n. 168.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-12-04;506~art3 · fonte del testo

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