Art. 6
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Il Governo nella stipulazione degli atti di concessione del complesso delle linee menzionate al precedente articolo 1° dovra' regolare i termini della costruzione e quindi della decorrenza delle sovvenzioni, in guisa che l'onere dello Stato non superi nell'esercizio 1904-905 la somma totale di lire 2,000,000, nell'esercizio successivo 1905-906 la somma totale di lire 4,000,000, e nell'esercizio 1906-907 si raggiunga complessivamente l'importo totale delle sovvenzioni annue occorrenti per la costruzione di tutte le linee e tronchi sovramenzionati, che non superera' al massimo la cifra di lire 7,000,000.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
