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Il Governo nella stipulazione degli atti di concessione del complesso delle linee menzionate al precedente articolo 1° dovra' regolare i termini della costruzione e quindi della decorrenza delle sovvenzioni, in guisa che l'onere dello Stato non superi nell'esercizio 1904-905 la somma totale di lire 2,000,000, nell'esercizio successivo 1905-906 la somma totale di lire 4,000,000, e nell'esercizio 1906-907 si raggiunga complessivamente l'importo totale delle sovvenzioni annue occorrenti per la costruzione di tutte le linee e tronchi sovramenzionati, che non superera' al massimo la cifra di lire 7,000,000.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-12-04;506~art6 · fonte del testo

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