Art. 7
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[1]Per agevolare la costruzione mediante la concessione all'industria privata delle altre linee di strada ferrata contemplate nelle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª), il sussidio dello Stato per chilometro di linea ammesso nella misura massima di lire 6000 dalla legge 30 aprile 1899, n. 168, e' elevato a lire 8000, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute al riguardo nella legge stessa e nel R. decreto 25 dicembre 1887, modificato dalla legge 30 giugno 1889.
[2]Sara' pero' esteso anche a queste linee, se costruite a sezione ridotta, l'esonero del contributo degli enti locali stabilito all'articolo 5.
[3]Decorso un anno, dalla pubblicazione della presente legge, per la direttissima Roma-Napoli, e decorsi due anni per le altre linee complementari, senza che sia avvenuta la concessione all'industria privata, il Governo del Re provvedera' alla loro esecuzione con apposite proposte di legge.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
