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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, col quale fu ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 1916, il termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata di compilare il bilancio tecnico del «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, numero 418, e di determinare il disavanzo tecnico di tale gestione alla data del 1° luglio 1914.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 9 maggio 1918.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]R. Bianchi - Nitti.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 22 maggio 1918 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1918-05-09;642~art1 · fonte del testo