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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, col quale fu ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 1916, il termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata di compilare il bilancio tecnico del «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, numero 418, e di determinare il disavanzo tecnico di tale gestione alla data del 1° luglio 1914.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 9 maggio 1918.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]R. Bianchi - Nitti.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 22 maggio 1918 al 16 dicembre 2009
