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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad eseguire le opere di riparazione e sistemazione dei porti di Cattolica e di Riccione danneggiate dall'alluvione del settembre del 1910, e quelle del porto di Forio d'Ischia danneggiate dal nubifragio dell'ottobre 1910.

[2]A tali opere sono estese le disposizioni dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e per la relativa spesa sara' provveduto con i fondi di cui al n. 30 della tabella annessa alla legge stessa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art10 · fonte del testo