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[1]I locali espropriati, e totalmente colmati per effetto della bonifica, passeranno in comune proprieta' di coloro cui appartengono i vari piani soprastanti.
[2]Anche le parti non colmate dei locali totalmente espropriati passeranno in comune proprieta' di coloro cui appartengono i piani soprastanti, qualora il Governo non abbia ritenuto conveniente di alienarle entro un anno dalla ultimazione di tutti i lavori della bonifica. In qualunque caso e' vietato di destinare detti locali per ricovero di persone o di animali.
Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
