Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I locali espropriati, e totalmente colmati per effetto della bonifica, passeranno in comune proprieta' di coloro cui appartengono i vari piani soprastanti.

[2]Anche le parti non colmate dei locali totalmente espropriati passeranno in comune proprieta' di coloro cui appartengono i piani soprastanti, qualora il Governo non abbia ritenuto conveniente di alienarle entro un anno dalla ultimazione di tutti i lavori della bonifica. In qualunque caso e' vietato di destinare detti locali per ricovero di persone o di animali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art17 · fonte del testo