Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 480 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: E' autorizzata la spesa di L. 9,300,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911, nel modo seguente:
tolto: a)L. 800,000 per provvedere ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione e al puntellamento dello case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, e ad altri bisogni ed opere urgenti di interesse, sia comunale che provinciale, nei Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno, danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (spesa in aggiunta a quella di L. 300,000 prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, con il R. decreto 20 novembre 1910);
tolto: b) di L. 2,000,000 per la esecuzione a carico dello Stato della sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Cetara, Erchia, Reginna Major, Canneto, Reginna Minor e Dragoni, e delle opere di consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera amalfitana, nonche' per la esecuzione, pure a carico dello Stato, delle sistemazioni dei valloni e dei corsi d'acqua del Monte Epomeo nell'isola di Ischia (Napoli); nonche' per la sistemazione del bacino montano del fiume Calore in provincia di Salerno;
tolto: c) L. 1,300,000 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni prodotti dal nubifragio dell'ottobre 1910 alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, e di sistemazione idraulica e forestale della falda meridionale del Vesuvio (spesa in aggiunta, a quella autorizzata dalla legge 30 giugno 1909, n. 407);
tolto: d) L. 1,800,000 per sussidi alle opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili, danneggiate dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Torino, Forli', Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio, da ripartirsi con decreto Reale fra le provincie stesse;
tolto: e) L. 400,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Piasco, Fer, Valdona, Rovine e Ajasse, nel territorio dei comuni di Quincinetto, Donnaz e Hône (Torino);
tolto: f) L. 500,000 per provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere marittime del porto-canale di Rimini, danneggiate o distrutte dalle alluvioni del settembre 1910;
tolto: g) L. 500,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale del fiume Marecchia nelle provincie di Arezzo, Forli' e Pesaro;
tolto: h) L. 1,400,000 per l'attuazione dei provvedimenti in favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 13 luglio 1910, n. 467);
tolto: i) fondo a calcolo di L. 600,000 per sussidi alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate da alluvioni, frane e nubifragi e dalle mareggiate verificatesi nella Toscana, in Sicilia, nella provincia di Bologna e in altre parti del Regno.
tolto: Alle opere di cui al presente articolo e' esteso il disposto dell'art. 6 del decreto Reale 18 settembre 1910, n. 684.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art2 · fonte del testo