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Sara' provveduto con le entrate effettive al reintegro delle somme di L. 1,450,000 e 1,000,000 stornate col R. decreto 18 settembre 1910, n. 684, e con la presente legge (tabella C) dal fondo stanziato sul capitolo aggiunto n. 359 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art26 · fonte del testo