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Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio. La Commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e' composta: da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da due rappresentanti degli industriali; da due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative. La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituira' apposita segreteria alla Commissione stessa.
Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 22 febbraio 1959
