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Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio. La Commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e' composta: da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da due rappresentanti degli industriali; da due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratori; ((da due rappresentanti del movimento cooperativo)). ((I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute)). La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituira' apposita segreteria alla Commissione stessa.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1959 al 5 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1955 al 22 febbraio 1959. 6 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratoriaggiunto: ; da due rappresentanti del movimento cooperativo. I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori tolto: e dei lavoratori saranno scelti traaggiunto: , dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e aggiunto: per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentativeaggiunto: , e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituira' apposita segreteria alla Commissione stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;407~art2 · fonte del testo