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[1]E' istituita una Cassa di maternita' con lo scopo di sussidiare le operaie contemplate dalla legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli in occasione di parto o di aborto.

[2]La Cassa ha sede in Roma.

[3]Essa e' amministrata dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, come sezione autonoma della Cassa nazionale medesima, e gode di tutti i benefici (salvo le dotazioni e le entrate di cui al titolo II della legge, testo unico, 30 maggio 1907, n. 376), privilegi ed esenzioni tributarie a quest'ultima concessi.

[4]I certificati, gli atti di notorieta', le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti perche' le operaie possano fruire dei benefici della Cassa sono esenti dalle tasse di bollo e registro e devono essere rilasciati senza spesa.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art1 · fonte del testo