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La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai anticipera' i fondi occorrenti per l'impianto della Cassa di maternita' e per la gestione e il funzionamento di questa durante il primo anno di esercizio. Le somme cosi' anticipate saranno rimborsate, con l'interesse del 4 per cento, in cinque annualita' sulle entrate dei primi cinque anni d'esercizio della Cassa di maternita'.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art13 · fonte del testo