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[1]Il contributo di cui all'art. 2 sara' pagato a rate nei periodi da determinarsi nel regolamento e il pagamento sara' effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, nella forma e con le modalita' che verranno stabilite nel regolamento medesimo.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322
1Il Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'abrogazione dell'art. 5. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dalla data che sara' stabilita con il regolamento indicato nell'art. 7 del citato decreto.
Testo in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009
