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La riscossione delle somme dovute alla Cassa di maternita' in dipendenza e per effetto della presente legge, sara' fatta dall'Amministrazione di essa con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
