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[1]E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 44,000 per l'esercizio finanziario 1910-911 e di L. 79,900 per gli esercizi successivi, al capitolo «Corpo sanitario - Personale militare e civile» dello stato di previsione della marina. Le somme sopra indicate saranno portate in aumento alla somma complessiva di spese consolidato autorizzate dalle vigenti leggi.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 giugno 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]TEDESCO - LEONARDI - CATTOLICA.

[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.

[7]--------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/07/1910, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 5 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-23;334~art3 · fonte del testo