Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Art. 13 — Compiti della Commissione centrale

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

  • a)esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell'attivita' delle Commissioni provinciali;
  • b)esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all'art. 12;
  • c)formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici. Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera', uditi i pareri stessi. La Commissione e' convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita' o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art13 · fonte del testo