Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Art. 14 — Compiti delle Commissioni provinciali

Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

  • a)rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;
  • b)stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Province. La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio. Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 585/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzion…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 14 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

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  • Sentenza n. 72/1973

    Illegittimità dichiarata
    6 giugno 1973

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" in riferimento agli artt. 36 e 24 Cost.. Tale articolo demanda alle Commissioni provinciali per il lavoro domestico il compito di determinare le tariffe convenzionali del vitto e dell'alloggio mediante deliberazioni rese esecutive con decreto prefettizio avverso il quale è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che decide sentita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico. Nel procedimento di formazione delle tariffe risulta assicurata la partecipazione dei lavoratori poiché i loro rappresentanti, designati dalle associazioni sindacali di categoria, sono presenti - in qualità di componenti ed in numero uguale a quello assegnato ai rappresentanti dei datori di lavoro - sia nella Commissione centrale (art. 11) che nelle Commissioni provinciali (art. 12). Viene così protetta nella fase amministrativa la posizione dei lavoratori ai quali non è, inoltre, preclusa, in base ai principi generali, la tutela giurisdizionale prevista dall'ordinamento.

    Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 14 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art14 · fonte del testo