La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

  • a)decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;
  • b)formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;
  • c)proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art7 · fonte del testo