Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Art. 15 — Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio e' concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di quindici giorni consecutivi. Per tale congedo, che non puo' essere computato nel periodo delle ferie annuali, e' corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art15 · fonte del testo