Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalita' appresso indicate. La durata del periodo di ferie non puo' essere inferiore:

  • a)per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianita'; a venticinque giorni consecutivi per anzianita' superiore;.
  • b)per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma secondo, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianita'; a venti giorni per anzianita' superiore. Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di ferie - ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni - un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12. In caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato lo intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianita' considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art10 · fonte del testo