Per la tutela del rapporto di lavoro domestico
Art. 3 — Assunzione
Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:
- 1)libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;
- 2)tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;
- 3)carta d'identita' o documento equipollente;
- 4)tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
