All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascera' una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:

  • 1)numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4;
  • 2)cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita del titolare;
  • 3)categoria e voce della invalidita' risultante:
  • a)dal libretto di pensione;
  • b)dal referto medico collegiale;
  • 4)grado di rieducazione professionale;
  • 5)grado di capacita' lavorativa generica e specifica;
  • 6)condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6 n. 3, e all'art. 7;
  • 7)posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo. All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascera', sulla scorta dei documenti prescritti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art8 · fonte del testo