Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Art. 8 — Orario di lavoro e riposi

Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno. In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art8 · fonte del testo