Per la tutela del rapporto di lavoro domestico
Art. 8 — Orario di lavoro e riposi
Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno. In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
