Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 12 (Approvazione)
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Il regolamento organico per l'Ispettorato generale dei servizi marittimi, di cui nell'art. 26 della legge del 5 aprile 1908, n. 111, sara' approvato con decreto Reale su proposta del ministro della marina, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
