Art. 13 (Approvazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Fino a che non abbia effetto la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111, e non oltre il 1° dicembre 1910, sulle linee esercitate dallo Stato, in forza dell'art. 2 della legge predetta, sono provvisoriamente applicate le tariffe e condizioni pei trasporti fra i porti del Regno come e' stabilito per le linee di navigazione sovvenzionate, contemplate nella convenzione di cui alla lettera a) del precedente art. 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art13 · fonte del testo