Art. 13 (Approvazione)
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Fino a che non abbia effetto la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111, e non oltre il 1° dicembre 1910, sulle linee esercitate dallo Stato, in forza dell'art. 2 della legge predetta, sono provvisoriamente applicate le tariffe e condizioni pei trasporti fra i porti del Regno come e' stabilito per le linee di navigazione sovvenzionate, contemplate nella convenzione di cui alla lettera a) del precedente art. 2.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
