Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 15 (Approvazione)
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Il personale che passera' dalla Navigazione generale italiana alle aziende esercenti i nuovi servizi marittimi, compresi quelli di Stato, s'intende licenziato, agli effetti dell'art. 49 del regolamento organico della suddetta Societa', a partire dal 1° luglio 1910.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
