Art. 7 (Approvazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono soppressi i diritti stabiliti ai paragrafi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 e 53, della tariffa consolare approvata con R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087 (serie 3ª).
tolto: Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri sara' inscritta una somma sufficiente ad indennizzare gli ufficiali diplomatici e gli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria delle perdite loro derivanti per effetto della soppressione dei diritti di cui sopra.
tolto: Per l'anno finanziario 1910-911 tale somma e' stabilita in L. 500,000 e sara' ripartita fra i funzionari suddetti con decreto del ministro degli affari esteri e di quello del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art7 · fonte del testo