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[1]Sono soppressi i diritti stabiliti ai paragrafi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 e 53, della tariffa consolare approvata con R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087 (serie 3ª).

[2]Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri sara' inscritta una somma sufficiente ad indennizzare gli ufficiali diplomatici e gli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria delle perdite loro derivanti per effetto della soppressione dei diritti di cui sopra.

[3]Per l'anno finanziario 1910-911 tale somma e' stabilita in L. 500,000 e sara' ripartita fra i funzionari suddetti con decreto del ministro degli affari esteri e di quello del tesoro.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art7 · fonte del testo