Art. 8 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Pei contratti di costruzioni di navi, per gli atti di compra-vendita o altro trasferimento a titolo oneroso e di conferimento di navi in societa', le tasse di registro stabilite dalla vigente tariffa sono ridotte alla misura di centesimi venticinque per ogni cento lire. Per le quietanze fatte con atto separato relative agli atti ed ai contratti suindicati, la tassa di registro e' ridotta alla meta'. Tali riduzioni non si estendono alle vendite di navi italiane a stranieri ed alle compre di navi straniere per parte di italiani ad eccezione di quelle acquistate per la demolizione.
[2]Pei prestiti a cambio marittimo la tassa di registro e' ridotta a centesimi venti per ogni cento lire o frazione di cento lire.
[3]Gli atti di costituzione di pegno su navi, stipulati separatamente dal contratto di prestito, e le quietanze dei prestiti sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire una.
[4]Sono soggetti alla tassa di registro in ragione di centesimi venticinque per ogni cento lire:
- a)i contratti che le varie Amministrazioni dello Stato stipuleranno con le Societa' assuntrici dei servizi marittimi, pel trasporto di persone e di cose;
- b)i contratti od atti che lo Stato deve stipulare per la costruzione, allestimento ed armamento di navi, nonche' i contratti od atti di tal natura gia' stipulati, ma non ancora registrati alla data del 1° marzo 1910.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
