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[1]I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati e quelli che man mano dovranno essere sostituiti ai termini dell'art. 18, devono essere costruiti nei cantieri italiani.
[2]I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:
[3]1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi, escluso il massimo ed il minimo, di sei cantieri inglesi di prim'ordine, tre dei quali scelti dalla Societa' e tre dal cantiere con il quale e' contrattata la costruzione, sopra richiesta del prezzo da farsi in base a disegni e specificazioni dettagliati;
[4]2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un anno.
[5]I concessionari avranno pero' diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente per i servizi.
[6]Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sorgessero divergenze, saranno risolute dal ministro della marina.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
