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[1]I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati e quelli che man mano dovranno essere sostituiti ai termini dell'art. 18, devono essere costruiti nei cantieri italiani.

[2]I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

[3]1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi, escluso il massimo ed il minimo, di sei cantieri inglesi di prim'ordine, tre dei quali scelti dalla Societa' e tre dal cantiere con il quale e' contrattata la costruzione, sopra richiesta del prezzo da farsi in base a disegni e specificazioni dettagliati;

[4]2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un anno.

[5]I concessionari avranno pero' diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente per i servizi.

[6]Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sorgessero divergenze, saranno risolute dal ministro della marina.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art16 · fonte del testo