Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 462 parole tolte, 32 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: In ogni piroscafo dovra' essere segnata la linea di minima immersione per garantire la stabilita' e le condizioni di buona navigazione e la linea della immersione massima (Free Board) secondo le norme del «Board of trade» adottate dai registri nazionali.
tolto: I piroscafi ad una immersione media corrispondente alla meta' del carico totale (dead weight), dovranno sottostare ad una prova di velocita', con mare calmo o leggermente mosso della durata di 12 ore, durante le quali dovranno mantenere una velocita' superiore del 12 per cento a quella prescritta per le linee fino a 13 nodi e superiore del 10 per cento a quella prescritta per le linee di velocita' maggiore ai 13 nodi.
tolto: L'altezza dei ponti negli alloggi passeggeri, misurata dalla faccia superiore del tavolato del ponte alla faccia inferiore dei bagli del ponte sovrastante, non dovra' essere minore di metri 2 per i piroscafi al di sopra di 1500 tonnellate di stazza lorda fino a 3000 tonnellate, e di metri 2.20 per quelli superiori a 3000 tonnellate di stazza lorda.
tolto: In ogni piroscafo vi debbono essere battelli ed apparecchi di salvataggio in numero corrispondente allo scopo ed un numero sufficiente di scale, nonche' cinture di sicurezza in numero almeno eguale a quello massimo dell'equipaggio e dei passeggeri.
tolto: L'equipaggio dovra' addestrarsi almeno una volta al mese al maneggio delle barche o zattere di salvataggio.
tolto: Gli scafi, le macchine, le caldaie e tutti gli oggetti di dotazione dovranno essere tenuti in istato di perfetta conservazione: le caldaie dovranno essere surrogate con caldaie nuove o riparate a nuovo, appena cio' sia riconosciuto necessario dalla Commissione di visita.
tolto: Gli scafi, le macchine e le caldaie dei piroscafi da costruire dovranno essere solidamente e diligentemente costruiti, a seconda dei sistemi piu' moderni e perfezionati con materiali di prima qualita' e classificati alla piu' alta classe del registro nazionale o di altro autorizzato.
tolto: Tutti i piroscafi nuovi da assegnarsi al servizio, di una stazza lorda superiore a 500 tonnellate saranno costruiti con doppio fondo esteso almeno per due terzi della lunghezza dello scafo.
tolto: In massima non sono consentiti passaggi attraverso le paratie stagne regolamentari.
tolto: Ogni compartimento dovra' potersi esaurire in modo efficace mediante tubolatura in connessione con le pompe di macchina e con una pompa speciale di esaurimento.
tolto: Le pompe di circolazione delle motrici, qualora non siano azionate dalle motrici stesse, avranno adattamenti per poter pompare acqua dal compartimento stesso.
tolto: Tutti i piroscafi dovranno avere installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante facili adattamenti, il trasporto delle truppe, di quadrupedi e di materiale da guerra.
tolto: I piani dei piroscafi da costruirsi nuovi, o da acquistarsi e quelli delle loro macchine verranno presentati al Ministero della marina per l'approvazione prima di cominciarne la costruzione e rispettivamente prima di conchiudere il contratto di costruzione o di acquisto.aggiunto: Capitolato n. 1 per servizi postali e commerciali marttimi dell'Adriatico-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art22 · fonte del testo