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[1]I piroscafi saranno forniti di locali bene arredati per i passeggeri di 1ª e 2ª classe e per gli ufficiali di bordo e di locali bene aereati per i passeggeri di terza classe e per l'equipaggio, in modo da poter sostenere favorevolmente il confronto con i migliori piroscafi destinati al trasporto dei passeggeri.

[2]I piroscafi assegnati alle linee internazionali, la cui traversata eccedesse due pernottazioni, saranno provveduti di un conveniente numero di cuccette mobili per uso dei passeggeri di terza classe.

[3]Ogni cuccetta sara' corredata di un materasso, di un guanciale e di una coperta di lana.

[4]Tutti i locali destinati ai passeggeri e all'equipaggio saranno forniti di un numero sufficiente di sportellini e di boccaporti, e nel caso se ne riconoscesse la necessita', anche di ventilatori ed estrattori.

[5]Le donne in qualunque classe prendano posto, avranno diritto ad essere alloggiate, in locali riservati ad esse soltanto.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art23 · fonte del testo