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[1]I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi che sara' stabilito dal Ministero della marina, tenuto conto delle consuetudini vigenti, delle mutate condizioni della vita di bordo e della specialita' delle linee cui si riferisce il presente capitolato.
[2]Gli alloggi del personale di bassa forza dovranno soddisfare ai requisiti dell'igiene. In ogni caso saranno concessi metri cubi 3 per ogni persona quando posti in batteria a sul ponte, e metri cubi 3.500 quando posti in corridoio.
[3]Nei piroscafi di nuova costruzione gli alloggi dovranno avere speciale cabina-bagno munita di doccia e cessi particolari, e dovranno gli alloggi stessi essere disposti in modo che sia possibile porvi tavoli o tavole mobili per i pasti.
[4]Per gli alloggi degli ufficiali provvedera' il regolamento.
[5]A bordo di ciascun piroscafo sara' tenuta affissa una tabella indicante il vitto che al personale navigante di bassa forza deve essere somministrato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
