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[1]Per i trasporti da e per i porti esteri, il Comitato pei servizi marittimi determinera' i noli massimi che i concessionari potranno percepire cosi' per le merci, come pei passeggeri. Questi noli non potranno in verun caso essere superiori a quelli praticati dalle Compagnie concorrenti.
[2]Le tariffe potranno essere sottoposte a revisione per parte del Comitato per i servizi marittimi, sentiti i concessionari.
[3]Le variazioni delle tariffe dovranno essere rese pubbliche quindici giorni prima che vadano in vigore.
[4]Le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sui piroscafi in partenza dall'Italia, non potranno in alcun caso essere tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione collo stesso piroscafo.
[5]Le merci d'importazione imbarcate in un porto estero sopra un piroscafo a destinazione di un porto italiano non saranno mai tassate a un prezzo superiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto sopra il medesimo piroscafo per essere rispedite con o senza trasbordo ad un porto estero.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
