Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I concessionari dovranno accordare:
- a)tanto sulle linee interne quanto su quelle internazionali: 1° il viaggio gratuito, ai membri del Parlamento in carica, ed agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature e tre viaggi gratuiti all'anno per le loro famiglie, sempre escluso il vitto;
[2]2° il viaggio gratuito di lª classe, escluso il vitto, che sara' per essi facoltativo, ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Ispettorato generale dei servizi marittimi;
- b)sulle linee internazionali, il viaggio gratuito, escluso il vitto:
[3]1° a due missionari o due missionarie in seconda classe (uno potra' essere concesso in prima classe);
[4]2° ai nazionali indigenti dimoranti all'estero od a quelli che rimpatrino per prestare servizio militare o che ritornino alla loro residenza all'estero dopo di aver prestato servizio militare, in numero di dieci (posti interi in 3ª classe) pei piroscafi che abbiano meno di 1000 tonnellate di stazza netta con l'aumento di uno ogni 200 tonnellate o frazione di 200 tonnellate al disopra delle 1000 fino al numero di 30.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
